di Elisabetta Peruzzo

Vorrei iniziare questa rubrica parlando di equity e chiarire il significato di questo termine spesso frainteso e tradotto erroneamente con equità. Partiamo da quest’ultimo concetto. Sappiamo che a volte applicando la legge si perviene a soluzioni poco soddisfacenti, inadeguate o persino lesive del comune senso di giustizia. Ebbene, l’equità è il principio a cui si ricorre quando si vogliono scongiurare tali situazioni, cercando soluzioni più conformi alla coscienza sociale che alla lettera della legge. In altre parole, quando si decide in base a ciò che si ritiene giusto.

L’equity, invece, è in primo luogo una fonte del diritto anglosassone, costituita dall’insieme delle regole giurisprudenziali elaborate dalla Corte della Cancelleria (Court of Chancery). Dobbiamo dire che la confusione è comprensibile in quanto equity e equità hanno una matrice comune: il Cancelliere, infatti, conosceva il principio dell’aequitas perché esperto di diritto romano, oltre che canonico, e vi si ispirava in tutti i casi in cui il common law avrebbe determinato situazioni inique.

Questo non deve indurci a confondere i due termini. Se equity fa riferimento ad un ramo del diritto inglese, l’equità, o giustizia del caso concreto, in inglese si rende con reasonableness, fairness, general equity, aequum et bono, reason, justice.

Ora, dopo questo rapido excursus, vediamo come tradurlo nel migliore dei modi. Quando si parla di equity come fonte del diritto converrà lasciarlo in inglese, magari utilizzando una perifrasi. Ad esempio, court of equity è un tribunale competente in materia di equity, mentre bill in equity è la domanda introduttiva in una causa in equity law. E attenzione quando leggiamo in un documento che si applica l’equitable construction! Questo non significa che si cercherà una soluzione equitativa ma che che nell’interpretare la legge si ricorrerà alle regole di equity.

Quando la giurisdizione della Cancelleria riconosce un diritto ad un soggetto equity o equitable diventa una situazione giuridica soggettiva; in questi casi possiamo trovare un traducente come diritto, pretesa o aspettativa: equitable property o ownership è il diritto di proprietà, equity easement, il diritto di servitù, equity of redemption, il diritto di riscatto della proprietà ipotecaria.

In altri casi il diritto riconosciuto equivale alla nostra eccezione: subject to equities o free from equities sta ad indicare che una cessione (assignment) è rispettivamente soggetta o immune dalle eccezioni ammesse dall’equity contro il cedente.

Infine, un’ulteriore accezione è quota di proprietà riconosciuta dalle regole di equity. Per questo il termine è diffuso in materia societaria e finanziaria, ove equity è il patrimonio netto di una società o l’azione ordinaria distinta da quella privilegiata (preferred share), il return on equity è l’indice di redditività del capitale proprio, l’equity dilution è la diluzione dei titoli di capitale.