di Elisabetta Peruzzo
Il procedimento è instaurato con petition, atto caratteristico dell’equity. Il ricorso deve essere presentato alla Family Division della High Court. Le parti sono il petitioner o ricorrente e il respondent o resistente. Il giudizio si conclude con una sentenza di divorzio (decree of divorce) interlocutoria o provvisoria (decree nisi), la quale diverrà definitiva (absolute) al decorso del termine di sei mesi e a condizione che siano state adottate le misure a tutela dei minori.
Il divorzio viene concesso sulla base di un solo motivo, il fallimento irrimediabile del matrimonio (irretrievable breakdown of marriage), che deve essere dimostrato provando uno dei seguenti cinque fatti (five facts): adulterio (adultery), abbandono del tetto coniugale (desertion), separazione (separation) anche consensuale (separation and consent) o comportamento irragionevole dell’altro coniuge (unreasonable behaviour). Tuttavia, la domanda è inammissibile (barred) prima che sia trascorso un anno dalla data del matrimonio.
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