L’uguaglianza giuridica tra uomo e donna oggi è un fatto scontato ma non è stato sempre così. La parità retributiva come principio informatore del sistema giuridico è stata sancita dalla Costituzione svizzera solo nel 1981.

Si è dovuto attendere il 1996 per avere uno strumento normativo in grado di assicurare l’effettiva parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro, la Legge sulla parità dei sessi (LPar) (Gleichstellungsgesetz (GlG)), Loi sur l’égalité, (LEg)), che all’art. 3 prevede un divieto generale di discriminazione (Diskriminierungsverbot, interdiction de discriminer).

Tuttavia, nonostante i passi avanti, nei fatti le donne sono spesso penalizzate. Può succedere, ad esempio, che un datore di lavoro preferisca assumere un uomo, in ragione dello stato di gravidanza o della maternità della donna.

Nel caso dei lavori regolamentati dal codice delle obbligazioni, la legge estende la tutela anche alla fase dell’assunzione. Chi ritiene che la propria candidatura sia stata respinta per motivi legati al sesso può esigere dal datore di lavoro una motivazione scritta (art. 8) .

Se la motivazione non è convicente, il candidato potrà agire in giudizio (die Klage anheben, agir en justice) per ottenere il pagamento di una indennità (Entschädigung, indemnité), stabilita tenuto conto di tutte le circostanze e calcolata in base al salario presumibile o effettivo (art. 5). Tuttavia, la relativa azione ha termini di decadenza (Verwirkungsfrist, péremption) piuttosto brevi, poiché dovrà essere proposta entro tre mesi dal momento in cui il datore di lavoro ha comunicato il rifiuto all’assunzione (Ablehnung der Anstellung, refus d’embauche).