di Elisabetta Peruzzo

 

Oggi vorrei rivolgermi ai tanti che, come me, sono venuti in Svizzera dall’Italia o da un altro Paese. Converrete con me: vivere all’estero è una grande sfida, ci si trova ad affrontare situazioni nuove, interessanti e stimolanti… ma le difficoltà non mancano. La maggiore, a mio avviso, è confrontarsi con una lingua che non si padroneggia. Ciò rende complicate anche le cose più semplici. Come firmare un contratto.

 

Il primo contratto con cui si viene alle prese è quello di lavoro, che sarà nella lingua ufficiale del cantone. Il mio consiglio è di farlo tradurre da traduttori professionisti, meglio ancora se versati in materia legale, come noi di Studio Giuridica, per capire esattamente i vostri diritti e obblighi. I principi vigenti in un altro Stato possono essere molto diversi dal vostro e potreste avere delle sorprese.

 

La Svizzera è caratterizzata da un mercato del lavoro flessibile e aperto e da un diritto piuttosto liberale, ossia lo stato interviene solo quando è necessario tutelare le parti. Tuttavia, tali interventi sono numerosi e si esprimono nelle cosiddette norme imperative (zwingende Vorschriften, normes impératives) previste agli artt. 361 e 362 del Codice delle obbligazioni.

 

Le prime sono assolutamente imperative (absolut zwingende Vorschriften, normes absolument impératives), ossia non possono essere derogate tanto a svantaggio del datore di lavoro che del lavoratore. Vi si annoverano quelle sul lavoro straordinario, sul salario relativo alle vacanze, sul congedo di paternità, sui termini di disdetta, sulla risoluzione immediata per cause gravi.

 

L’art. 362 CO, invece è dettato nella prospettiva di tutela di colui che viene considerato la parte più debole, il lavoratore. Pertanto queste, definite relativamente imperative (relativ zwingende Vorschriften, normes relativement impératives), non possono essere derogate a svantaggio del lavoratore. Nell’elenco sono incluse quelle relative alla responsabilità del lavoratore, al tempo libero, alla durata delle vacanze, al congedo di maternità, alle limitazioni al divieto di non concorrenza.

 

A queste si contrappongono le norme dispositive (dispositive Vorschriften, normes dispositives), che le parti possono liberamente formulare. Esse saranno oggetto di contrattazione e tanto maggiore sarà la forza contrattuale di ciascuna parte, tanto più essa potrà influire sul relativo contenuto.

 

Detto questo, vi chiederete: cosa avviene se si firma un contratto contenente clausole non ammesse? Niente paura, il contratto manterrà la sua validità ma la relativa clausola sarà nulla (nichtig, nul), ovvero non vincolante, poiché sostituita di diritto dalle previsioni normative.